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Articolo aggiuntivo n. 3.0.3 al ddl S.2914 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 31/10/17

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per l'omogeneizzazione della disciplina per la formazione dell'equipaggio e per la modifica dei casi di risoluzione del diritto del contratto del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

            b) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».