Proposta di modifica n. 9.1 al ddl S.2914 in riferimento all'articolo 9.
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testo emendamento del 31/10/17

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Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) prevedere che alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;».