Proposta di modifica n. 9.2 al ddl S.2914 in riferimento all'articolo 9.
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testo emendamento del 31/10/17

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Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) prevedere che l'esercizio delle attività di pesca-turismo e ittiturismo non è consentito a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;».