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Articolo aggiuntivo n. 14.0.1 al ddl S.2914 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 31/10/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

        1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo l, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

            b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

            c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

            d) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».