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Proposta di modifica n. 17.13 al ddl S.2914 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 31/10/17

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Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso «5.» con il seguente:

        «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

            a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

            b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

            c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

            d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

            e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

            f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro».