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Articolo aggiuntivo n. 17.0.4 al ddl S.2914 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 31/10/17

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Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

        2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale».