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Articolo aggiuntivo n. 5.0.1 al ddl S.2914 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 31/10/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Organismi di Gestione della Pesca)

        1 . Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna Geographical Sub Area (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

            a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;

            b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;

            c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;

            d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione».