presentato il 08/11/2017 in X Attivita' produttive della Camera da Cristina BARGERO (PD)
status: Approvato
testo emendamento del 08/11/17
Sostituirlo con il seguente:
1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, i fornitori non possono emettere fatture a debito nei riguardi del cliente relative a consumi antecedenti i due anni dalla data di emissione del conguaglio stesso
2. Sul fornitore, in relazione alle fattispecie di cui al comma 1, non gravano le tariffe, i costi e gli oneri della filiera connessi e/o strumentali alla fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'allocazione della relativa energia, anche in relazione al settlement, le tariffe per la remunerazione dei servizi di rete, gli oneri di sistema. Con specifico riferimento agli oneri fiscali, compreso il versamento di IVA e accise, l'Agenzia delle entrate vigila sul fatto che i volumi interessati dalla mancata emissione delle fatture di conguaglio di cui al comma 1 siano esentati da oneri fiscali o tributari derivanti da IVA e accise.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture relative ai volumi immessi in consumo a partire dal 1o giugno 2018 per il settore elettrico, dal 1o luglio 2019 per il settore del gas, dal 1o luglio 2020 per il settore idrico. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni impiantistiche strumentali all'attuazione della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Ministero dello sviluppo economico un rapporto contenente lo stato di avanzamento delle installazioni di contatori di seconda generazione di energia elettrica e gas, con evidenza dell'incidenza dei nuovi contatori funzionanti rispetto all'intero parco misuratori installato presso i clienti. Sulla base delle risultanze del rapporto di cui al periodo precedente, il Governo, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dispone con decreto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie con riferimento ai termini di cui al primo periodo del presente articolo e agli obblighi di cui al presente articolo.
4. Nell'ottica di garantire, anche in assenza di contatori di nuova generazione, una fatturazione più precisa e basata sul consumo effettivo, aumentando allo stesso tempo la consapevolezza dei clienti sui propri consumi, i distributori riconoscono, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, una specifica riduzione della tariffa di distribuzione in relazione al ricevimento delle autoletture da parte dei clienti.
5. Quanto stabilito ai commi precedenti di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione del dato di misura sia riconducibile alla responsabilità del cliente.
nuova formulazione del 15/11/17
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, e 6 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.