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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/11/17

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico per le microimprese e per i consumatori l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il termine per remissione della fattura di conguaglio inizia a decorrere dal giorno in cui il fornitore esegue la lettura dei consumi sul misuratore tramite la società distributrice.