Proposta di modifica n. 1.13 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/11/17

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Nei contratti di cui al comma 1, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto o a distanza, fatto salvo che il fornitore abbia dato in modo chiaro e comprensibile tutte le informazioni al consumatore, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo, non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.