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Proposta di modifica n. 1.21 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/11/17

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. È istituito presso Acquirente Unico Spa un sistema unico nazionale per la comunicazione dell'autolettura relativa ai consumi di tutti gli utenti dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico in grado di interfacciarsi con il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129.
  8-ter. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
  8-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico emana i criteri generali per il funzionamento del sistema, garantendo la massima accessibilità possibile da parte degli utenti nei rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.

nuova formulazione del 15/11/17

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico, a decorrere dal 1o gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.