presentato il 08/11/2017 in X Attivita' produttive della Camera da Davide CRIPPA (M5S) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 08/11/17
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Tutte le partite di fatturazione, incluse le rettifiche dei dati di misura, devono chiudersi entro due anni dall'avvenuto consumo dell'energia elettrica, del gas o dell'acqua.
Entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente ogni 12 mesi, i distributori di energia elettrica e gas e fornitori di servizi idrici devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'elenco delle utenze i cui dati di misura reali risalgono a un periodo superiore ai 12 mesi precedenti.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, interviene per verificare la diligenza degli operatori, sanzionando eventuali comportamenti scorretti.