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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/11/17

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Tutte le partite di fatturazione, incluse le rettifiche dei dati di misura, devono chiudersi entro due anni dall'avvenuto consumo dell'energia elettrica, del gas o dell'acqua.
  Entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente ogni 12 mesi, i distributori di energia elettrica e gas e fornitori di servizi idrici devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'elenco delle utenze i cui dati di misura reali risalgono a un periodo superiore ai 12 mesi precedenti.
  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, interviene per verificare la diligenza degli operatori, sanzionando eventuali comportamenti scorretti.