Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/11/17

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massima).

  1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto quanto segue:
   a) il ripristino della timbratura della data di invio per la posta massiva, relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici;
   b) il divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrino la data di spedizione o di consegna.

nuova formulazione del 15/11/17

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.