Articolo aggiuntivo n. 1.03 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/11/17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico sono stabiliti alcuni principi di diligenza ai quali venditori e distributori devono attenersi nella fatturazione dei consumi di energia e di acqua e dei servizi connessi, comunque rispettando i seguenti criteri:
   a) i conguagli possono avvenire esclusivamente sulla base di dati reali;
   b) tutte le partite di fatturazione, incluse le rettifiche dei dati di misura, si devono chiudere entro due anni dall'avvenuto consumo dell'energia elettrica, del gas o dell'acqua;
   c) qualunque sia la tipologia di misuratore installato, i consumatori possono trasmettere l'autolettura, di cui il venditore e il distributore devono tener conto nelle rispettive fatturazioni;
   d) il venditore ha l'obbligo di rettificare le fatture stimate sulla base delle autoletture, mettendo a disposizione dei clienti adeguati sistemi per inviare l'eventuale prova dell'autolettura comunicata;
   e) il termine di pagamento per le fatture di conguaglio di importo anomalo deve essere significativamente più ampio rispetto a quello previsto per il pagamento delle fatture ordinarie;
   f) il consumatore ha diritto alla rateizzazione delle fatture di conguaglio, con rate di periodicità non inferiore a quella delle fatture ordinarie;
   g) in caso di contestazione sull'importo della fattura di importo anomalo, le azioni di sollecito del pagamento – sia sulla fattura contestata che sulle successive – sono sospese fino al momento in cui il venditore fornisce una risposta motivata ed esauriente alla contestazione del consumatore.

  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico verifica, nell'ambito dei suoi poteri e delle sue competenze, il rispetto dei criteri di cui al comma precedente.