Proposta di modifica n. 1.100
al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 08/11/2017 in X Attivita' produttive della Camera Relatore.
status: Approvato
testo emendamento del 08/11/17
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.