presentato il 20/11/2013 in I Affari costituzionali della Camera da Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) e altri
testo emendamento del 20/11/13
Sostituire gli articoli 12 e 12-bis con i seguenti:
Art. 12.
(Organi delle Province).
1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale.
2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva regolamenti interni, piani, programmi; approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
3. Il presidente è eletto dal consiglio tra i suoi membri.