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Sub Emendamento n. 0.12.44.21 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 in riferimento all'articolo 12.
argomenti:    

testo emendamento del 20/11/13

  Sostituire gli articoli 12 e 12-bis con i seguenti:

Art. 12.
(Organi delle Province).

  1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale.
  2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva regolamenti interni, piani, programmi; approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
  3. Il presidente è eletto dal consiglio tra i suoi membri.