Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 0.12.44.25 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 in riferimento all'articolo 12.
argomenti:    

testo emendamento del 20/11/13

  Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

Art. 12-bis.
(Modalità di elezione del presidente della provincia).

  1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle parole: «è eletto».
  2. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
  5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
  6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»