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Sub Emendamento n. 0.12.44.31 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 in riferimento all'articolo 12.
argomenti:    

testo emendamento del 20/11/13

  Sostituire l'articolo 12-ter con il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni alla data delle elezioni. Ciascun elettore esprime un voto ponderato secondo le seguenti disposizioni:
   a) tenendo conto del diverso numero di consiglieri comunali e quindi di titolari di elettorato attivo per ciascun comune, si attribuisce in una prima fase il valore di 1 al voto del sindaco o del consigliere del comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e quindi, rispettivamente: di 0,75 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non superiore a 10.000 abitanti; di 0,60 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 30.000 abitanti; di 0,40 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti; di 0,30 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti e non superiore a 250.000 abitanti; di 0,26 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
   b) i valori di cui alla lettera a), per ogni sindaco e consigliere, sono quindi moltiplicati per il numero risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del comune che essi rappresentano e il numero della popolazione del comune con meno abitanti. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale;
   c) la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo censimento.
  2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n.122, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'interno, sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuati ve per l'elezione dei consigli provinciali.
  3. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto.
  4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.
  6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si dive la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consigliere da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  7. Compiute le operazione di cui al comma 9 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  8. La cifra individuale dei candidati viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
  9. In caso di cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale il consigliere provinciale decade dal consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.
  10. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 20 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 16 consiglieri nelle altre Province.