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Proposta di modifica n. 2.65 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61/1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla L. 229/2016 e sue Ordinanze attuative''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi fu favore dei territori colpiti da calamità naturali».