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Proposta di modifica n. 2.66 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-bis), b) e c) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».