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Proposta di modifica n. 2.67 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

        ''c-bis) i Comuni, le Unioni Montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza'';

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».