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Proposta di modifica n. 2.68 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente: ''per le azioni di crowdfunding promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative'';

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto crowdfunding' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».