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Proposta di modifica n. 2.77 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

        ''16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai princìpi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».