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Proposta di modifica n. 2.80 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge l S dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-ter. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo si dà facoltà alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali uniche di committenza ricomprese nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto di assumere numero xxx unità di personale per l'espletamento di compiti strettamente connessi con l'affidamento di appalti nella gestione della ricostruzione dei edifici pubblici e di pubblico interesse. Le suddette assunzioni di personale a tempo determinato saranno a valere per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si fa frante nel limite di xxx milione di euro per ciascun anno con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del presente decreto'';

            b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        ''5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridico, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'ufficio un soggetto che ha conseguito l 'idoneità in un precedente corso per l'acceso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

        5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma 5-bis la prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano dato la propria disponibilità a coprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2 bis''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».