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Proposta di modifica n. 2.85 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

        «7-bis. il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020.

        7-ter. È altresì alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

        7-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' e, al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''.

        7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIDACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2 per cento gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 2.

        7-sexies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente: ''9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122''.

        7-septies. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla apertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

        7-octies. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzatoria e capacità assunzionale degli enti stessi''.

        7-novies. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale''.

        7-decies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

        ''6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiari per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/1008''.

        6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dal Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano abblighi di accantonamento, né sospendono l'accrescimento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuano al comma 6-bis. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

        6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.".

        7-undecies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

        ''1-bis. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 2008.

        1-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1à agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati- dai Commissari delegati inforza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-bis, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. 1 Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreta legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

        1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione''.

        7-duodecies. All'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge la agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 01 del 22 maggio 2012''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».