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Proposta di modifica n. 2.88 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno-2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».