Proposta di modifica n. 2.110 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente comma:

        ''1-bis, Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli''».