Articolo aggiuntivo n. 2.0.26 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

        1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».