Articolo aggiuntivo n. 2.0.36 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
in materia di Zona Franca Urbana)

        All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle seguenti: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';

            b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';

            c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte 1e seguenti parole: ''e professionale'';

            d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): ''esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';

            e) al comma 3, le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019''»;

            f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: ''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso al1 data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività'';

            g) al comma 5, 1e parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''».