Proposta di modifica n. 3.27 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 09/11/17

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RESPINTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

        ''1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali''».