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Articolo aggiuntivo n. 3.0.9 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratona incremento perequazione e istituzione
di un fondo verticale perequativo)

        1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c), del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c), per gli anni da1 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

        2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziate dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui a1 primo periodo della lettera c), del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c), del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

        3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei corretti vi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».