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Articolo aggiuntivo n. 2.0.15 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 09/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

        1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica:

la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi a detti enti locali dalla Cassa depositi e prestiti SPA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2017, 2018 e 2019;

la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali.

        2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

        3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

        Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, dell'articolo 2-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 20148 e 40 miilioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».