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Articolo aggiuntivo n. 9.010 ai ddl C.73 , C.111 , C.2305 , C.2566 , C.2827 , C.3166 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 14/11/17

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Modifiche al codice penale). – 1. All'articolo 625 del codice penale, al primo comma, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Se il fatto è commesso su bicicletta esposta alla pubblica fede o assicurata con chiave di chiusura o catena antifurto a rastrelliere o altra struttura saldamente ancorata al terreno.»