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Articolo aggiuntivo n. 13.010 ai ddl C.73 , C.111 , C.2305 , C.2566 , C.2827 , C.3166 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 14/11/17

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Istituzione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce). – 1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove e coordina le iniziative e gli accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale.
  2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla mobilità dolce, di seguito definito «Osservatorio». Il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento sono stabiliti nel medesimo decreto.
  3. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è composto dai Ministri di cui al comma 2, dai rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dai rappresentanti di altre associazioni che per natura e statuto sono affini agli obiettivi della presente legge e dai rappresentanti di associazioni specificamente impegnate nella tutela e nella valorizzazione dei cammini storici italiani, delle vie verdi (greenways), delle ciclovie turistiche, nonché nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche.
  4. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:
   a) fornisce il supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale e delle linee guida di mobilità dolce;
   b) esprime parere per l'approvazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e g);
   c) collabora alla individuazione dei tronchi di ferrovie dismesse, da inserire nella rete nazionale e nel programma regionale di mobilità dolce;
   d) sostiene, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità dolce nell'opinione pubblica e nelle associazioni;
   e) vigila sull'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità dolce.