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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl C.4376 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 14/11/17

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    1-ter. Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o 577, primo comma, numero 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, 609-ter, ultimo comma, 609-quater, comma 1), e 630, terzo comma, del codice penale.