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Articolo aggiuntivo n. 6.01 al ddl C.4376 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 14/11/17

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.