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Articolo aggiuntivo n. 7.0.1100 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 7.
  • presentato il 14/11/2017 in V Bilancio del Senato dal Governo.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 14/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza e riconoscimento della Scuola di formazione di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 come istituzione di alta formazione e ricerca)

        1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        "9. Per lo svolgimento dei compiti rivolti ad accrescere il livello di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 3-bis, la Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) può costituire, anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43, nel rispetto dei principi e delle specificità della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento della predetta fondazione, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alla medesima, nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)".

        2. La Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è istituzione di alta formazione e ricerca.

        3. Alla Scuola si applicano gli articoli 3, comma 3, e 10 del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, nel limite di spesa di un milione di euro a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

        4. Le procedure di nomina dei docenti della Scuola sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124».