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Sub Emendamento n. 18.0.1100/11 dell'emendamento 18.0.1100 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/11/17

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All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale.

        2-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

                "3. Non è punibile la coltivazione di cannabis, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine";

            b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

                "4. il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione.

                5. La coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato.".

            c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26";

            d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,";

            e) dopo il comma 1 e inserito il seguente:

        "1-bis. Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4"».