Sub Emendamento n. 0.2.100.1 al ddl C.3792 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 15/11/17

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, disciplina il contenzioso in atto all'entrata in vigore della presente legge, e nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari al codice del consumo da parte dei gestori dei servizi, dispone che i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute.