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Proposta di modifica n. 1.26 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/11/17

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Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

         10-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

        Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

            1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;

            2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

        3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018.

        3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

        3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».