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Proposta di modifica n. 1.50 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/11/17

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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «11-bis. È data facoltà al debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata. A tal fine, sessanta giorni prima che la cessione abbia effetto, al debitore sono notificati l'ammontare del debito oggetto di cessione, l'Ente cedente e l'importo di cessione.

         11-ter. La società cessionaria non può comunque escutere il credito acquistato per un importo superiore al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto del credito stesso».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.