Articolo aggiuntivo n. 1.0.8 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni fiscali per le nuove assunzioni di apprendisti)

        1. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2012; per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018".

         2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati annualmente in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 8, comma 2 della presente legge.».