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Articolo aggiuntivo n. 1.0.12 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

        1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della regge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

            a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

            b) per violazione del1e norme sulla competenza;

            c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

            d) per nullità della sentenza o del procedimento;

            e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

        2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

        3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».