presentato il 15/11/2017 in Assemblea del Senato da Giacomo CALIENDO (FI-PdL) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 15/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)
1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della regge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:
a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
b) per violazione del1e norme sulla competenza;
c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
d) per nullità della sentenza o del procedimento;
e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.
3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».