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Proposta di modifica n. 2.1 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/11/17

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e Comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

        Conseguentemente,

            a) sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

            b) a decorrere dall'anno 2018, sono ridotte dello 0,5 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.