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Sub Emendamento n. 6.1200/1 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 6.
argomenti:  

testo emendamento del 15/11/17

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All'emendamento 6.1200 apportare le seguenti modifiche:

a)         sostituire le parole: "il seguente comma" con le seguenti: "i seguenti commi"

b)         dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Dopo l'articolo 20 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserire il seguente:

"Art. 21

(Ottimizzazione dell'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comparto di contrattazione collettiva per il personale amministrativo appartenente al ruolo organico della Corte dei conti, per omogeneità, è il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.".»