presentato il 15/11/2017 in V Bilancio del Senato da Karl ZELLER (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/11/17
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.
2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4,la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante.Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.
3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.
4 . Gli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, sono stipulati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti.
5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.»