Articolo aggiuntivo n. 5.0.2 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 15/11/17

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Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate