Proposta di modifica n. 7.27 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 15/11/17

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Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1º gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite con le presenti: "31 ottobre 2017";

al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66