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Sub Emendamento n. 7.0.14 testo 2/57 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 15/11/17

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All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 71 – (Personale)», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali.».