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Proposta di modifica n. 7.14 al ddl S.2942 in riferimento all'articolo 7.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 15/11/17

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VEDI TESTO 2

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, nel reclutamento del personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano, deve essere riservata un'aliquota di posti, corrispondente all'incirca all'1 per cento, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».